Antiriciclaggio e limitazione all’uso del contante

Col  D.L. 223/06 (decreto Bersani) per i pagamenti effettuati successivamente al 4 luglio 2006, è fatto obbligo alle parti della  cessione di immobili  di  rendere nell’atto notarile apposita dichiarazione con l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

Il limite al trasferimento del denaro contante per valori pari o superiori  è passato da euro 1000 (mille), già previsto nel Dl 201/2011 (Decreto Salva Italia), agli attuali 5000 (cinquemila)

Anche i notai, quali professionisti, sono tenuti – ai sensi dell’art. 12, lett. C) del d.lgs. 231/07 – ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio quali :  adeguata verifica della clientela (art. 16 comma1, 18-23 d.lgs. cit.);  registrazione dei dati (artt. 36, 38 d.lgs. cit.);  segnalazione operazione sospetta qualora sussistano i presupposti (artt. 41, 43 d.lgs. cit.);  comunicazione al MEF qualora siano violate le disposizioni volte a limitare l’uso del danaro contante (artt. 49, 51 d.lgs. cit.).

Per contrasto all’evasione fiscale riguardo all’attività delle AGENZIE IMMOBILIARI  la legge fa obbligo ai contraenti di dichiarare nell’atto della cessione dell’immobile se si è avvalsa di un mediatore e in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione oltre alla sanzione penale per dichiarazione falsa o reticente resa a pubblico ufficiale (reato ex art. 483 c.p., cioé falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che comporta la pena della reclusione fino a due anni) si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore.

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