Antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante
Obblighi nelle transazioni immobiliari
A partire dal 4 luglio 2006, in base al D.L. 223/06 (decreto Bersani), è obbligatorio per le parti coinvolte nella cessione di immobili dichiarare nell’atto notarile le modalità di pagamento del corrispettivo.
Limiti all’uso del contante
Dal 1° gennaio 2025, il limite massimo per i pagamenti in contanti è fissato a 5.000 euro.
Pertanto, per importi pari o superiori a questa soglia, è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, assegni non trasferibili o carte di pagamento elettroniche.
È vietato suddividere un pagamento superiore a 5.000 euro in più transazioni inferiori alla soglia per aggirare il limite.
Obblighi dei notai in materia di antiriciclaggio
I notai, in qualità di professionisti, sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007, tra cui:
- Adeguata verifica della clientela: identificazione e verifica dell’identità dei clienti e del titolare effettivo dell’operazione.
- Registrazione dei dati: conservazione delle informazioni acquisite per un periodo minimo stabilito dalla legge.
- Segnalazione di operazioni sospette: obbligo di segnalare tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- Comunicazione al MEF: segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in caso di violazioni delle disposizioni relative all’uso del contante.
Le recenti modifiche normative hanno rafforzato questi obblighi, introducendo misure più rigorose per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Obblighi per le agenzie immobiliari e i contraenti
Per contrastare l’evasione fiscale nel settore immobiliare, la legge impone ai contraenti di dichiarare nell’atto di cessione dell’immobile se si sono avvalsi di un mediatore.
In caso di omissione, dichiarazione incompleta o falsa, oltre alle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci rese a un pubblico ufficiale (reato ex art. 483 c.p., con pena della reclusione fino a due anni), si applica una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
Inoltre, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti possono essere soggetti a una rettifica del valore.
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